| Statuto LBFItalia |
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ART.1 - Atto costitutivo E' costituito il Ledgering & Barbel Fishing Italia con sede in Pavia - Via don Minzoni 1/A c/o Sabino Civita, e i Soci fondatori eleggono come presidente Sabino Civita fino a prossime elezioni decise dal Consiglio Nazionale. I Soci fondatori sono: ART.2 - Scopo sociale Il Club è apolitico, indipendente ed ha lo scopo di promuovere e divulgare la pesca sportiva con la tecnica del ledgering, la tutela dell'ambiente, organizzando stage promozionali. Il tutto senza fini di lucro. ART.3 - Durata La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati. ART.4 - Soci Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. I Soci si distinguono in:
ART.5 - Diritti dei soci Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee Sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo; in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci:
ART.6 - Comunicazioni sociali Le comunicazioni sociali avverranno per i Soci dotati di collegamento Internet tramite le sezioni LBFItalia presenti nel sito http://www.lbfitalia.net e relativo forum http://lbfitalia.forumfree.net . I Soci non dotati di collegamento Internet verranno avvisati tramite le Sezioni di appartenenza. ART.7 - Decadenza dei soci e norme disciplinari I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto ed ai regolamenti o mettono in atto, comunque, comportamenti lesivi per l'Associazione, sono passibili delle sanzioni d natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni del Consiglio dei Probiviri e anche di altre sanzioni riportate negli appositi regolamenti, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile d'inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri del Socio. Le sanzioni comprendono:
L'esclusione e la radiazione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che dovrà comunicare mediante posta ordinaria o posta elettronica al Socio le motivazioni. Il Socio interessato avrà 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per far ricorso presso il collegio dei probiviri tramite richiesta scritta mediante posta ordinaria o posta elettronica. Il Socio che contravverrà alle regole dettate da forumfree o denigrerà tramite il forum l'Associazione ed i suoi componenti verrà bannato dal forum e perderà l'accesso alle sezioni LBFItalia del forum pur rimanendone Socio; tale provvedimento verrà attuato fino a discussione della posizione del Socio da parte della dirigenza di Sezione o, se si tratta di Socio "virtuale", del CDN. Ogni comunicazione Sociale verrà effettuata tramite la sezione LBF del sito sito http://www.lbfitalia.net e relativo forum http://lbfitalia.forumfree.net o avvisati tramite le Sezioni di appartenenza. ART.8 - Quote di iscrizione La quota d'iscrizione sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale: la quota viene stabilita in Euro 10,00 (dieci) con importo aggiornabile per l'anno successivo in sede di Consiglio Direttivo del mese di dicembre. ART.9 - Organi sociali Gli organi Direttivi e Amministrativi del Club sono:
ART.10 - Assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea degli Iscritti è convocata una volta l'anno in via ordinaria ed in qualsiasi epoca in via straordinaria se è richiesta dal C.D.N. o da almeno un terzo dei Soci in regola con le quote Sociali. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione se presente più della metà dei Soci e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei presenti.Potranno prendere parte alle assemblee sia ordinarie sia straordinarie i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. ART.11 - Consiglio Direttivo e relativi compiti Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ciascuna sede locale di LBFItalia più un membro a rappresentanza dei Soci non legati ad alcuna sede considerati membri di "sede virtuale", eletti dalle rispettive sedi. Nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente con cadenza mensile o su richiesta diretta di almeno un consigliere. Sono compiti del consiglio direttivo:
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in eventuali giudizi. Inoltre:
Il Vice Presidente nazionale sostituisce il Presidente in caso d'impedimento o per sua delega. Il Presidente può delegare al Vice Presidente compiti e funzioni specifiche. Il Segretario nazionale:
Il Tesoriere:
Si decade dall'incarico di Membro del Consiglio Direttivo per: 1) dimissioni In caso di decadenza subentrano i membri supplementari come indicato nel presente articolo. ART.12 - Collegio dei Probiviri, compiti e poteri Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo cui sono devolute le funzioni di giustizia interna. Esso è composto da tre membri effettivi e due suppletivi eletti dal Consiglio Direttivo in lista unica che non ricoprano altri incarichi all'interno dell'Associazione, ivi compresi quelli delle Sezioni d'appartenenza. Il Collegio, nella prima riunione elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Al Collegio sono demandati i giudizi:
Il Presidente del Collegio può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. E'riconosciuto al Collegio nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali il più ampio potere istruttorio all'interno dell'Associazione. Il rifiuto ad una sua richiesta è passibile di sanzione disciplinare. ART.13 - Clausola compromissoria E' fatto divieto ai Soci in caso di controversie istituzionali con l'Associazione o i suoi Organi di adire alla magistratura ordinaria senza aver richiesto ed ottenuta autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo previo parere del Consiglio Nazionale dei Probiviri. La violazione di tale clausola comporta l'automatica espulsione dall'Associazione del Socio. ART.14 - Gratuità incarichi Gli incarichi Dirigenziali sono svolti gratuitamente. Eventuali spese sostenute dai dirigenti per assolvere incarichi demandati dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno rimborsate su delibera del C.D.N. medesimo. ART.15 - Sedi periferiche E' possibile aprire Sedi Distaccate del Ledgering & Barbel Fishing Italia su tutto il territorio nazionale con un minimo di 5 Soci regolarmente iscritti, dopo presentazione di regolare domanda di costituzione, completa del verbale di costituzione. Ogni Sede Periferica è libera di autofinanziarsi purché nel rispetto delle norme statutarie, potrà assumere come identificativo accessorio, oltre a quello assegnato dalla Sede Centrale, un secondo nome a propria discrezione che non sia in contrasto con i principi etici e morali dell'Associazione. Ogni Sede Periferica avrà i seguenti compiti:
ART.16 - Patrimonio del Club Il patrimonio del Club è costituito dai contributi dei Soci e da ogni altra entrata prevista dall'art. 8, nonché da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti o da esso acquistati per qualsiasi titolo e causa. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge. Stante le finalità dell'Associazione e la sua unitarietà, i Soci che dovessero dimettersi decadere o comunque uscire dalla compagine Sociale nulla possono pretendere dal patrimonio dell'Associazione ne possono richiedere indennizzi di alcun genere. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad Associazioni senza fini di lucro con similari finalità. ART.17 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con richiesta di assemblea e presenza di almeno i ¾ dei Soci aventi diritto. All'atto di scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibererà la destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio, come da articolo 16 dello Statuto. ART.18 - Modifiche allo Statuto Il presente Statuto può essere modificato su richiesta di almeno 2/3 più uno dei Soci effettivi, oppure su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale approvata dai 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea all'uopo indetta. ART.19 - Norme non previste Per quanto non previsto si rinvia, al Codice Civile ed alle Leggi e Regolamenti in materia d'Associazioni. |